Sez. 3, Sentenza n. 2392 del 13/11/1970 (Rv. 348633 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (PA) - DIPENDENTI DI ESSA - RIFERIBILITA ALLA PA DEL LORO COMPORTAMENTO DOLOSO O COLPOSO - DANNI CAGIONATI ILLECITAMENTE AD AMMALATI DA DIPENDENTI OSPEDALIERI - RESPONSABILITA DELLE AMMINISTRAZIONI OSPEDALIERE - ESTENSIONE - PER I DANNI NON PATRIMONIALI - CONDIZIONI - CONFIGURABILITA DI REATO.*
RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (PA) - DIPENDENTI DI ESSA - RIFERIBILITA ALLA PA DEL LORO COMPORTAMENTO DOLOSO O COLPOSO - DANNI CAGIONATI ILLECITAMENTE AD AMMALATI DA DIPENDENTI OSPEDALIERI - RESPONSABILITA DELLE AMMINISTRAZIONI OSPEDALIERE - ESTENSIONE - PER I DANNI NON PATRIMONIALI - CONDIZIONI - CONFIGURABILITA DI REATO.*
Le amministrazioni degli ospedali sono tenute al risarcimento dei danni, riportati dagli ammalati, a titolo di responsabilita diretta, contrattuale o extracontrattuale, in base al principio generale che fa risalire alla persona giuridica pubblica la responsabilita nella quale incorre, nell'Esercizio delle sue funzioni, la persona fisica legata da rapporto organico con l'ente (qual'e appunto il medico ospedaliero) entro l'ambito di detto rapporto. Per i fatti illeciti compiuti entro tale ambito e dei relativi danni causati, l'amministrazione risponde illimitatamente, senza alcuna distinzione fra danni patrimoniali e danni non patrimoniali, sempre che per questi ultimi il fatto illecito integri gli estremi del reato. (V 1950'67, mass n 328914).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)