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Sez. 3, Sentenza n. 6727 del 14/06/1991 (Rv. 472662 - 01)

Locazione - Regime vincolistico (Proroga e blocco) - Canone | Patti relativi agli aumenti del canone locativo stipulati dopo la entrata in vigore del D.L. 24 luglio 1973 n. 426 e clausole di adeguamento dei canoni per la svalutazione monetaria - Rispettiva nullità ed inefficacia ex quarto comma dell'articolo unico del predetto D.L. n. 426 del 1973 - Applicabilità - Limiti.
Stato
decisa il 1991-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472662-01

Locazione - Regime vincolistico (Proroga e blocco) - Canone

Il quarto comma dell'articolo unico del d.l. 24 luglio 1973 n. 426 (convertito nella legge 4 agosto 1973 n. 495), a norma del quale sono nulli i patti che prevedono aumenti del canone locativo stipulati dopo la data di entrata in vigore del decreto stesso ed inefficaci, dalla stessa data, le clausole di adeguamento dei canoni dirette a compensare eventuali effetti di svalutazione monetaria, deve ritenersi riferito ai soli contratti soggetti a proroga indicati nel primo comma e non si estende, quindi, ai contratti con scadenza convenzionale posteriore alla data di tale proroga, per i quali, tuttavia, la sopra citata disposizione diviene applicabile dal momento in cui sono attratti nel regime di proroga legale stabilito con l'art. 1 della legge 22 dicembre 1973 n. 841, così come integrato per effetto della sentenza della Corte Costituzionale del 16 luglio 1980 n. 110 con riguardo ai contratti non prorogati per effetto del D.L. n. 426 del 1973.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/07/1973 num. 426 CORTE COST., Legge 22/12/1973 num. 841 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)