Sez. L, Sentenza n. 4536 del 16/05/1996 (Rv. 497636 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE | Ultima retribuzione ex art. 2120, terzo comma cod.civ., previgente - Rapporti di lavoro anteriori all'entrata in vigore della legge 297 del 1982 - Applicabilità per la quota maturata anteriormente all'entrata in vigore - Indennità per lavoro all'estero di natura retributiva - Computabilità - Mancata percezione di tale indennità nel momento della conclusione del rapporto, successiva all'entrata in vigore della legge 297 del 1982 - Ininfluenza - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE
Nei rapporti di lavoro instaurati prima dell'entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n.297 (che ha dettato nuove regole in tema di trattamento di fine rapporto)pur se successivamente proseguiti, è applicabile per la quota maturata fino all'entrata in vigore della legge stessa, alla stregua di quanto disposto dall'art. 5, la previgente disciplina dell'indennità di anzianità, sicché con riguardo a tali rapporti la quota di indennità di anzianità maturata sino al 31 maggio 1982 va calcolata tenendo conto dell'ultima retribuzione alla data suddetta, considerata in senso omnicomprensivo, e perciò con inclusione nella stessa della indennità di sede corrisposta alla suddetta data al lavoratore inviato all'estero(ancorché non più erogata nel momento conclusivo del rapporto)limitatamente alla parte in cui, sulla base delle pattuizioni contrattuali e del concreto svolgimento del rapporto, tale indennità, secondo l'insindacabile accertamento del giudice di merito, abbia carattere retributivo (Nella specie è stata riconosciuta dal giudice di merito -con decisione confermata dalla S.C.- natura interamente retributiva ad una indennità di ammontare predeterminato, corrisposta sia nei periodi lavorativi che in quelli di assenza dal lavoro per ferie o malattia, nonché in tutte le mensilità aggiuntive, non collegata in alcun modo a rimborsi di spese, sottoposta a contribuzione previdenziale e prelievo fiscale nello stato estero in cui era erogata).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)