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Sez. 2, Sentenza n. 4000 del 15/04/1991 (Rv. 471672 - 01)

Permuta - In genere | Scambio di cosa certa e determinata con un'altra che il permutante si obblighi a procurarsi o a consegnare all'altro contraente - Contratto di permuta ad efficacia obbligatoria - Configurabilità - Nozione.
Stato
decisa il 1991-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471672-01

Permuta - In genere

La permuta, al pari della vendita, non ha necessariamente effetti reali, ma può avere un'efficacia meramente obbligatoria; tale seconda ipotesi si verifica quando l'effetto traslativo non è immediato e conseguente al semplice consenso delle parti legittimamente manifestato, ma è differito e fatto dipendere da ulteriori eventi, come l'acquisto della cosa da parte di un permutante o la venuta ad esistenza della cosa medesima. Si configura pertanto un contratto di permuta nel caso di uno scambio di una cosa certa e determinata con un'altra, di cui siano specificamente indicate le caratteristiche e il valore, e che il permutante si obbliga a procurarsi o a consegnare all'altro contraente, così individuando e specificando la cosa medesima, e determinando nel contempo il trasferimento a favore della controparte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1376, Cod. Civ. art. 1552, Cod. Civ. art. 1555

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)