Sez. 2, Sentenza n. 25603 del 30/11/2011 (Rv. 620129 - 01)
PERMUTA - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Contratto di permuta ad efficacia obbligatoria - Effetto traslativo correlato all'acquisto o alla venuta ad esistenza della cosa - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.
PERMUTA - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
In caso di permuta obbligatoria, così come nell'ipotesi di vendita obbligatoria, l'effetto traslativo non è immediato, ma è differito e fatto dipendere da ulteriori eventi, come l'acquisto della cosa da parte di un permutante o la venuta ad esistenza della cosa medesima. (Nella specie, la S.C., ha confermato la sentenza di merito che aveva inquadrato nello schema della permuta obbligatoria in favore di terzo la fattispecie negoziale in cui i cessionari di una quota sociale si erano obbligati, a titolo di corrispettivo della cessione, ad acquistare un immobile ed ad attribuire ad un terzo il diritto di abitazione su di esso, con conseguente automatico determinarsi dell'effetto reale una volta verificatosi l'acquisto della proprietà del bene).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1376, Cod. Civ. art. 1472, Cod. Civ. art. 1476, Cod. Civ. art. 1552, Cod. Civ. art. 1555
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)