Sez. 1, Sentenza n. 1229 del 19/02/1990 (Rv. 465411 - 01)
TRIBUTI IN GENERALE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - CONTENUTO - MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE - INTEGRAZIONE SUCCESSIVA AL RICORSO - INAMMISSIBILITÀ.*
TRIBUTI IN GENERALE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - CONTENUTO - MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE - INTEGRAZIONE SUCCESSIVA AL RICORSO - INAMMISSIBILITÀ.*
Nella disciplina del contenzioso tributario di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, la deduzione della nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione, che sia stata disattesa dalla commissione di primo grado, può essere esaminata dalla commissione di secondo grado soltanto se riproposta con i motivi dell'appello (principale od incidentale), ai sensi dell'art. 22 del citato decreto, essendo da escludere la facoltà di successiva integrazione dei motivi stessi (facoltà prevista dall'art. 19 bis del suddetto decreto solo per il giudizio di primo grado). (V 1705/85, mass n 439665).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 19 bis CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 22 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)