Sez. 1, Sentenza n. 2792 del 23/03/1994 (Rv. 485874 - 01)
Tributi (in generale) - Contenzioso Tributario (Disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Procedimento di appello - Atto di appello - Contenuto - Motivi dell'impugnazione | Memoria integrativa dei motivi di ricorso - Presentazione - Ammissibilità - Esclusione.
Tributi (in generale) - Contenzioso Tributario (Disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Procedimento di appello - Atto di appello - Contenuto - Motivi dell'impugnazione
In materia di contenzioso tributario, il potere di presentare memoria integrativa dei motivi di ricorso, concesso dall'art. 19 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, aggiunto dall'art. 11 del d.P.R. del 3 novembre 1981 n. 739, è operante limitatamente al primo grado di giudizio, quando si tratta ancora di puntualizzare il tema del contendere, ma non opera nel giudizio di secondo grado - e neppure con riguardo a quello dinnanzi la Commissione Centrale -, nel quale vige invece il principio per cui l'atto d'impugnazione deve contenere la specifica enunciazione dei motivi, atteso che il citato art. 19 bis è dettato in sede di disciplina del procedimento di primo grado ed il successivo art. 23, disciplinando il procedimento davanti alla commissione di secondo grado, richiama gli artt. 18, 19, 20 e 21, significativamente omettendo l'art. 19 bis.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 19 bis CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 23, DPR 03/11/1981 num. 739 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)