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Codice di Procedura Penale

Testo in vigore al

Art. 382 Condanna del querelante, in caso di proscioglimento dell'imputato, alle spese e ai danni

1. Con la sentenza di proscioglimento, quando si tratta di reato per il quale si procede a querela della persona offesa, il querelante e' condannato alle spese del procedimento anticipate dallo Stato salvo che il proscioglimento sia pronunciato per insufficienza di prove, per concessione del perdono giudiziale, o per un'altra causa estintiva del reato sopravvenuta dopo la presentazione della querela.

2. Il giudice, quando ne e' fatta domanda, condanna inoltre il querelante alla rifusione delle spese a favore dell'imputato e, se il querelante si e' costituito parte civile, anche a favore del responsabile civile, citato o intervenuto. Quando concorrono giusti motivi, queste spese possono essere compensate in tutto o in parte.
Non e' pronunciata condanna alle spese nel caso di proscioglimento per insufficienza di prove o per una causa estintiva del reato sopravvenuta dopo la presentazione della querela. Il giudice, se vi e' colpa grave, puo' altresi' condannare, quando ne e' fatta domanda, il querelante a risarcire i danni all'imputato e al responsabile civile.

3. Nei casi di condanna a norma dei commi precedenti il querelante ha diritto di proporre l'impugnazione a norma dell'art. 202. Se la sentenza non e' impugnabile, il querelante puo' proporre soltanto ricorso per cassazione.

4. Se il reato e' estinto per remissione, si applicano le disposizioni dell'art. 14.7479

Art. 383 Competenza esclusiva del giudice penale per statuire sulle domande civili dell'imputato prosciolto

1. Sulle domande per rifusione di spese e per risarcimento di danni, menzionate nell'articolo precedente, e' competente a provvedere soltanto il giudice penale con la sentenza di proscioglimento.

Art. 384 Requisiti formali della sentenza istruttoria

1. La sentenza di proscioglimento, pronunziata dal giudice istruttore, contiene:

  1. 1) le generalita' dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgano a identificarlo, e le generalita' della parte civile, della persona civilmente obbligata per l'ammenda e del responsabile civile;

  2. 2) l'enunciazione del fatto, del titolo del reato, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono importare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;123

  3. 3) l'indicazione delle richieste del pubblico ministero e delle istanze proposte dalle parti;

  4. 4) l'esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto della decisione;

  5. 5) il dispositivo;

  6. 6) l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui e' pronunciata;

  7. 7) la sottoscrizione del giudice che l'ha pronunciata e del cancelliere.

Art. 385 Nullita' e rettificazione della sentenza istruttoria

1. La sentenza e' nulla se manca l'enunciazione del fatto o del titolo del reato, se manca o e' contraddittoria la motivazione, se manca o e' incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo. E' parimenti nulla se manca la sottoscrizione del giudice che l'ha pronunciata. Quando per assoluta impossibilita' non e' sottoscritta da questo giudice, e' sottoscritta dal presidente del tribunale con menzione della causa della sostituzione. Se la sentenza e' pronunciata dalla sezione istruttoria si provvede, in caso d'impedimento di alcuni dei giudici, a norma del capoverso dell'articolo 474.

2. Se mancano altri requisiti non richiesti a pena di nullita', il giudice che ha pronunciato la sentenza provvede, anche d'ufficio, con le forme stabilite per la correzione degli errori materiali, a norma dell'articolo 149.

Art. 386 Trasmissione delle sentenze di rinvio a giudizio

1. Le ordinanze di rinvio a giudizio sono trasmesse, entro due giorni da quello in cui vennero depositate ai termini dell'articolo 151, alla cancelleria del giudice competente. Con le dette ordinanze sono trasmessi gli atti del procedimento e le cose sequestrate qualora non sia necessario custodirle altrove.

Art. 387 Impugnazioni delle sentenze istruttorie di proscioglimento

1. Il procuratore generale e il procuratore della Repubblica possono appellare contro la sentenza con la quale il giudice istruttore ha dichiarato non doversi procedere. Sull'appello decide la sezione istruttoria.

2. Il procuratore generale puo' ricorrere per cassazione contro la sentenza con la quale la sezione istruttoria, in primo grado o in grado di appello, ha dichiarato non doversi procedere.

3. L'imputato puo' appellare alla sezione istruttoria contro la sentenza del giudice istruttore, se l'imputazione riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto, quando e' stato dichiarato non doversi procedere per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale, ovvero perche' trattasi di persona non imputabile o di persona non punibile perche' il fatto non costituisce reato, se e' stata applicata o puo' con provvedimento successivo essere applicata una misura di sicurezza. Contro la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice istruttore inappellabilmente o dalla sezione istruttoria, l'imputato puo' ricorrere per cassazione.11713014514687

Art. 388 Procedimento in caso di rimessione dell'istruzione alla sezione istruttoria

1. Quando l'istruzione e' stata rimessa alla sezione istruttoria, si applicano le disposizioni di questo titolo, sostituito al procuratore del Re il procuratore generale e al giudice istruttore rispettivamente il consigliere delegato e la sezione istruttoria, alla quale esclusivamente spettano le decisioni sulla competenza e quelle definitive sull'istruzione.

Titolo terzo. Dell istruzione sommaria

Art. 389 Casi in cui si procede con istruzione sommaria

1. Per i reati di competenza della Corte di assise e del tribunale il procuratore della Repubblica deve procedere con istruzione sommaria quando l'imputato e' stato sorpreso in flagranza o ha commesso il reato mentre era arrestato, detenuto o internato per misura di sicurezza e non si possa procedere a giudizio direttissimo.

2. Il procuratore della Repubblica deve altresi' procedere con istruzione sommaria quando l'imputato nell'interrogatorio ha confessato di aver commesso il reato e non appaiono necessari ulteriori atti di istruzione.54

3. Deve infine procedersi nello stesso modo, per i reati di competenza della Corte di assise o del tribunale punibili con pena detentiva temporanea o con pena meno grave, in ogni caso in cui la prova appare evidente.

4. In tutte le ipotesi previste nei commi precedenti, l'imputato il quale ritiene che non sussistano i requisiti per procedersi con istruzione sommaria, nel termine di cinque giorni dalla notifica di un ordine, o dalla notifica di ogni altro atto da cui si ricavi la notizia certa di un procedimento a suo carico, puo' chiedere, con istanza orale o scritta al procuratore della Repubblica, che si proceda con istruzione formale.

5. Il procuratore della Repubblica, nel termine di cinque giorni dalla presentazione dell'istanza, se accoglie la richiesta, trasmette gli atti del procedimento al giudice istruttore perche' proceda con istruzione formale anche nei confronti degli altri computati; altrimenti la rigetta con decreto motivato che e' depositato nella segreteria unitamente agli atti ed ai documenti su cui si fonda la decisione. Dell'avvenuto deposito e' dato avviso, a cura del segretario, ai difensori dell'istante e degli altri imputati.

6. Entro cinque giorni dalla comunicazione dell'avviso di cui al comma precedente, l'imputato puo' proporre ricorso, con contestuale presentazione dei motivi, al giudice istruttore, il quale, se lo accoglie, dispone che si proceda contro tutti gli imputati con istruzione formale; altrimenti restituisce gli atti al procuratore della Repubblica perche' prosegua l'istruzione sommaria, disponendo che ne sia data notizia all'imputato.

7. Il pretore, per i reati di sua competenza, procede con istruzione sommaria, quando non procede a giudizio direttissimo o con decreto.

Art. 390 Avviso di procedimento - Nomina del difensore

1. Per l'avviso di procedimento e la nomina del difensore dell'imputato nei procedimenti con istruzione sommaria, si osservano le disposizioni stabilite per l'istruzione formale, sin dagli atti dell'istruzione preliminare previsti dagli articoli 231 e 232.

Art. 391 Istruzione sommaria del procuratore del Re

1. Nei procedimenti con istruzione sommaria di competenza della corte d'assise o del tribunale, il procuratore del Re compie tutti gli atti che nell'istruzione formale sono di competenza del giudice istruttore, salvo che la legge disponga altrimenti, e purche', data la loro complessita' o durata, non appaiano incompatibili con il rito dell'istruzione sommaria, nei quali casi deve trasmettere immediatamente gli atti al giudice perche' proceda all'istruzione formale.

2. Il procuratore del Re, se ritiene necessaria l'assistenza di un perito e si tratta di indagine facile e breve, lo nomina affinche' riferisca, previa prestazione del giuramento, prima della richiesta di citazione.

3. In ogni altro caso in cui occorre una perizia, trasmette gli atti al giudice affinche' proceda all'istruzione formale.

4. Il procuratore del Re assume il testimonio con giuramento nei casi in cui tale formalita' e' prescritta nell'istruzione formale.

Art. 392 Forme, avocazione e trasformazione dell'istruzione sommaria

1. Nell'istruzione sommaria si osservano le norme stabilite per l'istruzione formale, in quanto sono applicabili.29

2. Il procuratore della Repubblica, per i singoli atti che debbono compiersi fuori del comune di sua residenza, puo' richiedere il procuratore della Repubblica, il pretore o un ufficiale di polizia giudiziaria del luogo. In tal caso spetta, al magistrato richiesto o all'ufficiale di polizia, giudiziaria la facolta' preveduta dal primo capoverso dell'art. 296.

3. Il procuratore generale puo' avocare a se' l'istruzione sommaria, e puo' altresi' rimettere gli atti alla sezione istruttoria fuori dei casi preveduti dall'art. 389.25

Art. 392-bis Termini per l'attivita' del pubblico ministero

1. Se entro un anno dalla data di iscrizione del procedimento nel registro generale degli affari penali, il pubblico ministero non richiede al presidente del tribunale competente il decreto di citazione ovvero non richiede al giudice istruttore il proscioglimento dell'imputato o l'archiviazione del procedimento o la prosecuzione dell'istruttoria con rito formale, il procuratore generale ne informa il Ministro della giustizia, indicando i motivi del ritardo.

Art. 393 Richiesta di emissione del mandato di cattura. Ordine d'arresto, d'accompagnamento e di comparizione

1. Il procuratore della Repubblica o il procuratore generale, nei casi in cui la legge consente l'emissione del mandato di cattura, possono farne richiesta al giudice istruttore, senza che cio' determini la trasformazione dell'istruttoria da sommaria a formale.
Negli stessi casi possono tuttavia emettere ordine di arresto se vi e' assoluta urgenza, quando sussistono specifici elementi di concreto pericolo di fuga immediata dell'imputato o di irreparabile inquinamento della prova oppure sussiste un grave e immediato pericolo per la collettivita'.

2. Per l'interrogatorio dell'imputato quando non e' stato emesso mandato di cattura o ordine di arresto, il procuratore della Repubblica o il procuratore generale emettono ordine di comparizione o di accompagnamento osservando le disposizioni dell'articolo 261.

3. L'uno e l'altro ordine sono dati con le forme stabilite nell'articolo 264, sostituito al giudice il procuratore del Re o il procuratore generale, e al cancelliere il segretario. Si applicano le disposizioni degli articoli 260 e 265. Gli ordini si eseguono a norma dell'articolo 266.

Art. 394 Validita' degli atti dell'istruzione sommaria nel caso di trasformazione in istruzione formale

1. Nel caso preveduto dal primo capoverso dell'articolo 272 e in ogni altro in cui l'istruzione sommaria e' trasformata in istruzione formale, rimangono validi gli atti compiuti nel corso della prima.

Art. 395 Richiesta di proscioglimento e sentenza del giudice istruttore

1. Il procuratore della Repubblica o il procuratore generale, se ritiene che non si debba procedere anche solo per taluno fra piu' computati, trasmette gli atti, rispettivamente, al giudice istruttore o alla sezione istruttoria, con le opportune richieste. Il giudice istruttore o la sezione istruttoria, se accoglie tali richieste, pronuncia sentenza con cui dichiara non doversi procedere; altrimenti dispone con ordinanza che l'istruzione sia proseguita in via formale contro tutti gli imputati.25

2. Alla sentenza del giudice istruttore e della sezione istruttoria si applicano, secondo i casi, le regole degli articoli 378 e seguenti.

3. Contro la sentenza che dichiara non doversi procedere pronunciata su richiesta del procuratore della Repubblica, spettano al procuratore generale e all'imputato le facolta' indicate nell'art.
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4. Non puo', a pena di nullita', essere pronunciata sentenza di non doversi procedere con formula diversa da quella che il fatto non sussiste o non e' stato commesso dall'imputato, o non e' preveduto dalla legge come reato, se l'imputato non e' stato interrogato sul fatto costituente oggetto dell'imputazione ovvero se il fatto non e' stato enunciato in un mandato o in un ordine rimasto senza effetto.

Art. 396 Richiesta di citazione a giudizio

1. Il procuratore generale o il procuratore del Re, se ritiene che si debba procedere al giudizio contro l'imputato, richiede al presidente della corte o del tribunale competente il decreto di citazione.

2. La richiesta contiene:

  1. 1° le generalita' dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgano a identificarlo, e le generalita' della parte civile, della persona civilmente obbligata per l'ammenda e del responsabile civile;

  2. 2° l'enunciazione del fatto, del titolo del reato, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono importare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;

  3. 3° la domanda diretta al presidente della corte o del tribunale, affinche' emetta il decreto di citazione a giudizio;

  4. 4° la data della richiesta e la sottoscrizione.

3. Non puo', a pena di nullita', essere fatta richiesta di citazione a giudizio se l'imputato non e' stato interrogato sul fatto, ovvero se il fatto non e' stato enunciato in un mandato o in un ordine rimasto senza effetto.

Art. 397 Provvedimenti conseguenti alla richiesta di citazione a giudizio

1. La richiesta e' notificata all'imputato insieme con il decreto di citazione, ai termini degli articoli 405 e 408.

2. COMMA ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 1988, N. 330.

3. La richiesta, quando si tratta di reato di competenza della corte di assise, e' depositata nella cancelleria del tribunale del luogo ove ha sede la corte di assise; se si tratta di reato di competenza del tribunale, e' depositata nella cancelleria del tribunale. Con la richiesta sono trasmessi gli atti del procedimento e le cose sequestrate, qualora non sia necessario custodirle altrove.

Art. 398 Poteri del pretore nel procedimento con istruzione sommaria

1. Nei procedimenti con istruzione sommaria di competenza del pretore le indagini occorrenti sono eseguite dal pretore stesso, quando questi non ritiene di richiedere all'uopo gli ufficiali di polizia giudiziaria.

2. In ogni caso il pretore, negli stessi procedimenti, puo' spedire un mandato contro l'imputato, sentire il denunciante, il querelante o l'offeso in contraddittorio di chi e' indicato come reo e compiere tutti gli atti istruttori che la legge attribuisce al giudice istruttore nel procedimento con istruzione formale.

3. Il pretore non puo', a pena di nullita', pronunciare sentenza di non doversi procedere con formula diversa da quella che il fatto non sussiste o non e' stato commesso dall'imputato, o non e' preveduto dalla legge come reato, se l'imputato non e' stato interrogato sul fatto costituente oggetto dell'imputazione ovvero se il fatto non e' stato enunciato in un mandato rimasto senza effetto.

4. Nel corso dell'istruzione il pretore, quando procede per reati per i quali la legge consente la cattura, se ritiene che ricorrono le condizioni previste dall'articolo 253, richiede al giudice istruttore l'emissione del mandato di cattura. Negli stessi casi il pretore puo' tuttavia emettere mandato di arresto se vi e' assoluta urgenza, quando sussistono specifici elementi di concreto pericolo di fuga immediata dell'imputato o di irreparabile inquinamento della prova oppure sussiste un grave e immediato pericolo per la collettivita'.

5. Se il giudice non accoglie la richiesta o se applica una delle misure previste dal primo comma dell'articolo 254-bis ovvero provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 282, la relativa ordinanza e' impugnabile dal pretore. Si applicano i commi terzo e quarto dell'articolo 263.

Art. 399 Impugnazione delle sentenze istruttorie di proscioglimento pronunciate dal pretore

1. Il procuratore della Repubblica e il procuratore generale possono appellare contro la sentenza con la quale il pretore ha dichiarato non doversi procedere. L'imputato puo' appellare contro la sentenza di proscioglimento del pretore, se la imputazione riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto, quando e' stato dichiarato non doversi procedere per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale ovvero perche' trattasi di persona non imputabile o di persona non punibile perche' il fatto non costituisce reato, se e' stata applicata o puo' con provvedimento successivo essere applicata una misura di sicurezza.130138145146

2. Sull'appello decide la sezione istruttoria.

3. Il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di proscioglimento pronunciata dal pretore inappellabilmente o dalla sezione istruttoria in grado di appello.

Art. 400 Provvedimenti per l'applicazione provvisoria di pene accessorie o di misure di sicurezza

1. In qualsiasi stato dell'istruzione sommaria il procuratore generale o il procuratore del Re, se ritiene applicabile alcuno dei provvedimenti indicati nell'articolo 301, fa richiesta al giudice istruttore perche' provveda a norma dell'articolo medesimo.

2. Il pretore provvede d'ufficio.

3. Si applicano le disposizioni previste dal terzo, quarto ed ultimo comma dell'articolo 301; contro il provvedimento emesso dal pretore l'appello e' proposto dinanzi al giudice istruttore; contro la decisione emessa dal giudice istruttore in grado di appello puo' essere proposto ricorso per cassazione.

4. L'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento.

Art. 401 Sanatoria delle nullita' verificatesi nel procedimento con istruzione sommaria

1. Le nullita' incorse nel procedimento con istruzione sommaria sono sanate, se non sono dedotte con dichiarazione scritta e motivata, ricevuta dal cancelliere del giudice competente per il giudizio, nel termine di giorni cinque da quello della notificazione del decreto di citazione.85