Sez. 5, Sentenza n. 24661 del 11/12/2013 Ud. (dep. 11/06/2014) Rv. 259868 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Impugnazione del solo imputato - Esclusione di circostanze aggravanti - Conseguenze - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
Viola il divieto di "reformatio in peius" la sentenza d'appello che, in riforma di quella di primo grado, la quale aveva ritenuto la sussistenza di circostanze aggravanti e determinato la pena in quella minima prevista dalla legge per il delitto circostanziato, esclude le indicate circostanze e, tuttavia, non ridetermina la pena nella misura del minimo edittale contemplato per il delitto non circostanziato. (Fattispecie relativa alla circostanza aggravante ad effetto speciale, prevista dall'art. 416 bis, quarto comma, cod. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)