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Sez. 4, Sentenza n. 41585 del 04/11/2010 Ud. (dep. 24/11/2010) Rv. 248549 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Impugnazione del solo imputato - Contenuto e conseguenze del divieto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-11-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/248549-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

Il divieto di "reformatio in peius" della sentenza di primo grado impugnata dal solo imputato riguarda non solo il risultato finale, ma anche tutti gli elementi del calcolo della pena. Ne consegue che il giudice d'appello, qualora escluda una circostanza aggravante ovvero accolga il gravame in relazione a reati concorrenti, deve necessariamente ridurre non solo la pena complessivamente inflitta, ma anche tutti gli elementi che rilevano nel calcolo di essa. (Fattispecie nella quale il giudice d'appello, assolto l'imputato dal reato più grave tra più reati in continuazione, aveva erroneamente determinato la pena-base per la nuova violazione più grave in misura identica a quella individuata dal primo giudice per un reato di maggiore gravità, pur avendo ridotto la pena complessivamente inflitta)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)