Sez. 1, Sentenza n. 4742 del 29/05/1997 (Rv. 504752 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DIVIETO DI ESECUZIONI INDIVIDUALI - LIMITI | Pregressa procedura di esecuzione mobiliare presso il debitore poi fallito - Già avvenuta nomina di un commissionario - Sopravvenuto fallimento del debitore - Estinzione automatica della procedura esecutiva individuale - Esclusione - Pronuncia apposita del giudice dell'esecuzione - Necessità - Competenza a liquidare il compenso del commissionario già nominato - Del giudice dell'esecuzione - Sussistenza - Fondamento - Del giudice delegato - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DIVIETO DI ESECUZIONI INDIVIDUALI - LIMITI
La dichiarazione di fallimento non comporta la cessazione automatica del processo esecutivo cui è sottoposto il debitore fallito, occorrendo, invece, in ogni caso, un provvedimento del giudice dell'esecuzione che, dato atto del sopraggiunto fallimento, ne dichiari l'improseguibilità, su istanza di parte. Anche nell'ipotesi di esecuzione forzata dichiarata improseguibile, - peraltro - non viene meno la competenza funzionale del pretore, quale giudice dell'esecuzione, di liquidare il compenso del commissionario da lui nominato(art. 533, ultimo comma cod. proc. civ.); competenza che non potrebbe essere attribuita al giudice delegato nominato per il fallimento, giacché, con tale provvedimento, non viene data vita ad un credito nei confronti del fallito, bensì ad un credito nei confronti del creditore del fallito, il quale, avendo promosso l'esecuzione forzata, è tenuto ad anticipare le spese del processo (art. 90 cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 51, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 533
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)