Sez. 1, Sentenza n. 546 del 23/01/1984 (Rv. 432779 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DIVIETO DI ESECUZIONI INDIVIDUALI - LIMITI - PIGNORAMENTO NEI CONFRONTI DI PERSONA DICHIARATA FALLITA - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE DI UN TERZO RIVENDICANTE LA PROPRIETÀ DEI BENI PIGNORATI - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - ESCLUSIVAMENTE DEL CURATORE - RILEVABILITÀ D'UFFICIO DELL'INEFFICACIA DI ESECUZIONI INDIVIDUALI, EX ART. 51 LEGGE FALLIMENTARE - ESCLUSIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DIVIETO DI ESECUZIONI INDIVIDUALI - LIMITI - PIGNORAMENTO NEI CONFRONTI DI PERSONA DICHIARATA FALLITA - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE DI UN TERZO RIVENDICANTE LA PROPRIETÀ DEI BENI PIGNORATI - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - ESCLUSIVAMENTE DEL CURATORE - RILEVABILITÀ D'UFFICIO DELL'INEFFICACIA DI ESECUZIONI INDIVIDUALI, EX ART. 51 LEGGE FALLIMENTARE - ESCLUSIONE.*
In ipotesi di pignoramento nei confronti di persona dichiarata fallita, nel giudizio di opposizione di un terzo rivendicante, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. civ., la proprietà dei beni pignorati, legittimato a far valere l'appartenenza di tali beni al fallimento è soltanto il curatore, e nella sua inerzia non è rilevabile d'ufficio l'inefficacia ex art. 51 della legge fallimentare di esecuzioni individuali su beni compresi nella massa fallimentare.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. art. 51, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)