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Sez. 3, Sentenza n. 3751 del 29/11/2000 Ud. (dep. 31/01/2001) Rv. 218536 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Udienza - Avviso - Inosservanza del termine di tre giorni - Nullità di ordine generale a regime intermedio- Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-11-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218536-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

L'inosservanza del termine di tre giorni liberi stabilito dal sesto comma dell'art. 324 cod. proc. pen. per l'avviso all'indagato dell'udienza camerale fissata per il riesame di una misura cautelare reale comporta la nullità del procedimento in quanto concerne l'intervento e la difesa dell'indagato o imputato ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p.; detta invalidità non integra tuttavia una nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p. atteso che non riguarda l'omessa "vocatio in iudicium" dell'indagato ma si sostanzia in una "vocatio" irregolare in quanto non rispettosa del termine prescritto per le esigenze difensive e pertanto in una nullità a regime intermedio di cui all'art.180 c.p.p. (Nella specie la Corte ha altresì affermato che tale nullità non poteva essere eccepita - ai sensi dell'art. 182 c.p.p. - dall'indagato che aveva concorso a darvi causa dichiarando un domicilio dal quale si era poi trasferito e presso il quale era avvenuto il primo, tempestivo, tentativo di notifica).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 182 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)