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Sez. 5, Sentenza n. 35156 del 19/04/2016 Cc. (dep. 19/08/2016) Rv. 267860 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Termine per il deposito degli atti nella cancelleria - Trasmissione frazionata o tardiva degli atti - Omesso rispetto - Conseguenze - Nullità ex artt. 178, lett. c) e 180 cod. proc. pen. - Sussistenza - Inefficacia della misura - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-04-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267860-01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

In materia di riesame avverso misure cautelari reali, l'inosservanza del termine di deposito di tre giorni liberi e consecutivi previsto dall'art. 324, comma sesto, cod. proc. pen., comporta una nullità di ordine generale a regime intermedio che, se tempestivamente dedotta e non sanata, determina l'invalidità dell'ordinanza conclusiva del procedimento, ma non l'inefficacia del sequestro che, invece, consegue all'infruttuoso decorso del termine perentorio di dieci giorni, dalla completa acquisizione degli atti, entro il quale deve intervenire la decisione sulla impugnazione cautelare. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza del tribunale del riesame che, a seguito del deposito in udienza di un documento, aveva disposto un rinvio di soli due giorni contraendo in tal modo il termine fissato dal sesto comma dell'art. 324 cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 183, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)