Sez. 2, Sentenza n. 6009 del 12/11/1982 (Rv. 423739 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - CONDIZIONI - COLTIVAZIONE E CONVENIENTE USO DEL FONDO - NOZIONE - ABITAZIONE SITA A BREVISSIMA DISTANZA DALLA VIA PUBBLICA - COSTITUZIONE DI UNA SERVITÙ DI PASSAGGIO CARRABILE - INAMMISSIBILITÀ.*
SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - CONDIZIONI - COLTIVAZIONE E CONVENIENTE USO DEL FONDO - NOZIONE - ABITAZIONE SITA A BREVISSIMA DISTANZA DALLA VIA PUBBLICA - COSTITUZIONE DI UNA SERVITÙ DI PASSAGGIO CARRABILE - INAMMISSIBILITÀ.*
La nozione di "conveniente uso del fondo", in relazione al quale l'art. 1051, primo comma, cod. civ. consente la Costituzione coattiva di servitù di passaggio, non è riferibile ad esigenze di maggiore comodità, bensì a situazioni di effettiva necessità, in presenza delle quali soltanto è legittima la Costituzione di servitù coattive, e, pertanto, poiché la Mancanza di passaggio carrabile non è ostativa al "conveniente uso" di una casa di abitazione (sprovvista di autorimessa) sita a brevissima distanza dalla via pubblica e ad essa collegata da una scala di pochi gradini, non può essere costituita una servitù di passaggio carrabile, sulla base della norma citata, al solo scopo di permettere al proprietario di un'abitazione siffatta il parcheggio nel recinto domestico della sua autovettura, di cui sia possibile la sosta nella vicina via pubblica.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)