Sez. 2, Sentenza n. 2624 del 26/04/1984 (Rv. 434635 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - CONDIZIONI - FONDO NON INTERCLUSO - IMPOSIZIONE COATTIVA DI UN PASSAGGIO - ESTREMI.*
SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - CONDIZIONI - FONDO NON INTERCLUSO - IMPOSIZIONE COATTIVA DI UN PASSAGGIO - ESTREMI.*
A differenza dell'art. 1051 cod. civ., riflettente le ipotesi in cui il fondo sia circondato da fondi altrui e non abbia uscita sulla pubblica via (interclusione assoluta) né possa procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio (interclusione relativa), l'art. 1052 cod. civ. non contempla un'ipotesi di interclusione e quindi di una vera e propria condizione di necessità del passaggio coattivo, ma consente di prendere in considerazione lo stato di un fondo, munito di accesso inadatto o insufficiente oltre che insuscettibile di ampliamento, ai fini dell'imposizione coattiva di un altro passaggio. Tale imposizione deve essere giustificata dai bisogni del fondo, che non possono essere soddisfatti con l'utilizzazione dell'accesso in atto, e dalla rispondenza alle esigenze dell'agricoltura. Dei due requisiti, l'uno attiene alla inidoneità o insufficienza dello accesso esistente ed implica una valutazione circoscritta alle necessità della coltivazione, mentre l'altro trascende gli interessi individuali ed impone un esame più ampio, esteso allo interesse generale della produzione, non già in base a criteri astratti e meramente ipotetici, ma con riguardo allo stato attuale dei fondi e alle loro concrete possibilità di un più intenso sfruttamento e di una migliore utilizzazione. (V 6928/82, mass n 424584; (V 6009/82, mass nn 423739 e 423740; (V 5589/82, mass n 423332).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051, Cod. Civ. art. 1052 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)