Sez. L, Sentenza n. 8591 del 05/04/2007 (Rv. 596530 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Assicurato con attività lavorativa in Italia e in Australia - Totalizzazione dei contributi - Art. 7 della Convenzione tra Italia ed Australia, ratificata con legge n.255 del 1988 - Diritto alla prestazione italiana a carico dell'INPS - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE
Per i lavoratori italiani che abbiano svolto attività lavorativa in Italia e in Australia, il sistema della totalizzazione previsto dall'art. 7 della convenzione sottoscritta tra i due Paesi e ratificata con legge n.255 del 1988 contempla, oltre al diritto alla prestazione a carico dello stato australiano alle condizioni ivi descritte, il diritto alla prestazione italiana a carico dell'INPS - a condizione che: a) il periodo di contribuzione versato in Italia sia inferiore a quello prescritto per acquisire autonomamente la prestazione; b) il periodo contributivo italiano abbia una durata minima, nella specie di un anno vertendosi in tema di pensione di inabilità o assegno di invalidità; c) cumulando detto periodo contributivo e il periodo di residenza in Australia, si raggiunga il periodo di assicurazione prescritto dallo Stato erogatore della prestazione. Né vi è alcuna disposizione che escluda il diritto alla totalizzazione per ottenere la prestazione da uno dei due Stati, sol perché, presso l'altro Stato, il diritto alla medesima prestazione si sia già perfezionato integralmente, senza ricorrere alla totalizzazione.
Riferimenti normativi: Legge 07/06/1988 num. 255
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)