Sez. L, Sentenza n. 18850 del 30/08/2010 (Rv. 614853 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Prestazione di lavoro svolta in diversi Stati - Conseguimento dei requisiti contributivi - Totalizzazione - Ammissibilità in base all'ordinamento comunitario - Condizioni - Esistenza di convenzioni bilaterali contenenti una regolamentazione autonoma - Totalizzazione multipla - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE
In tema di integrazione del requisito contributivo ai fini del conseguimento della pensione di anzianità, la totalizzazione, prevista e disciplinata dagli art. 45 e 46 del Regolamento CEE del Consiglio n. 1408 del 1971, consente il cumulo non solo dei periodi di assicurazione per i quali siano stati pagati i contributi ma anche dei periodi di lavoro, eventualmente autonomo, nonché di disoccupazione, rilevanti ai fini previdenziali, così da agevolare l'utilizzazione integrale delle contribuzioni versate presso enti (o gestioni) previdenziali di diversi paesi in dipendenza dell'attività lavorativa svolta nel loro territorio, consentendo al lavoratore di ottenere una pensione unica dall'ente previdenziale competente, presso il quale non si concentrano - come nel sistema della ricongiunzione - tutte le contribuzioni comunque maturate, ma opera il diverso meccanismo della rivalsa "pro rata" sugli enti previdenziali degli altri Stati. Ne consegue che, ove la disciplina tra due Stati sia oggetto di specifiche convenzioni bilaterali, non è possibile una totalizzazione multipla, ossia la riduzione ad unità di una pluralità di regimi convenzionali bilaterali, ognuna caratterizzata da meccanismi peculiari e specifiche finzioni giuridiche, in quanto la varietà e l'eterogeneità delle possibili regolamentazioni è ostativa all'applicazione, anche in via analogica, dell'istituto della totalizzazione. (Nella specie, in applicazione del principio di cui alla massima, la S.C. ha escluso la possibilità di una totalizzazione dei periodi assicurativi compiuti in Italia, Svizzera ed Australia, pur restando possibile un cumulo a norma di convenzioni bilaterali).
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 14/06/1971 num. 1408 art. 45, Regolam. Consiglio CEE 14/06/1971 num. 1408 art. 46
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)