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Sez. U, Ordinanza n. 385 del 12/01/2005 (Rv. 578556 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Rapporti societari - Art. 16 Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 - Portata e ambito - Rapporti personali tra soci - Danni ad un socio derivanti dall'abuso di posizione di socio o di amministratore - Controversia relativa - Competenza giurisdizionale esclusiva del giudice dello Stato della sede della società - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578556-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

In tema di ambito della giurisdizione italiana, tra le domande inerenti alla "validità, nullità o scioglimento delle società o persone giuridiche o delle decisioni dei loro organi" - che l'art.16, numero 2, della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, resa esecutiva con la legge 21 giugno 1971, n. 804, affida alla giurisdizione esclusiva dello Stato in cui esse hanno sede - non rientra la domanda proposta da un socio contro altro socio ed amministratore della società da entrambi costituita per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni derivanti da irregolarità da quest'ultimo commesse nella detta veste, atteso che una siffatta controversia non coinvolge il patto costitutivo della società od atti da essa compiuti tramite i suoi organi rappresentativi, nè comunque è proposta contro la società medesima, ma attiene soltanto ai rapporti tra i due soci, ed è diretta a far valere una responsabilità del convenuto di natura personale, ancorchè ricollegata a comportamenti assertivamente implicanti abuso della posizione di socio o di amministratore. L'insussistenza, in tale evenienza, di un caso di competenza giurisdizionale esclusiva, riscontrabile anche d'ufficio a norma dell'art. 19 della Convenzione, rende pertanto operante l'art. 18 di essa, ai sensi del quale resta ferma la giurisdizione del giudice adito quando il convenuto sia comparso senza sollevare contestazioni al riguardo. (Enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno escluso che sulla giurisdizione del giudice italiano, radicatasi in base alla Convenzione di Bruxelles, interferisca la sopravvenuta entrata in vigore tanto della riforma del sistema italiano del diritto internazionale privato di cui alla legge 31 maggio 1995, n. 218, e ciò sul rilievo che questa non tocca detta Convenzione - artt. 2 e 3 -, fissa criteri analoghi sulla rilevabilità del difetto di giurisdizione - art. 11 -, e opera nei procedimenti in corso davanti al giudice italiano solo se ne evidenzi la giurisdizione - art. 72 -; quanto del regolamento CE 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000, giacchè esso riguarda solo le domande successivamente proposte - artt. 66 e 76 -, e comunque sostanzialmente riproduce, con gli artt. 22, 24 e 25, le previsioni dei menzionati artt. 16, 18 e 19 della Convenzione).

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 27/09/1968 art. 16, Tratt. Internaz. 27/09/1968 art. 18, Tratt. Internaz. 27/09/1968 art. 19, Legge 21/06/1971 num. 804, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 2, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 11, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 72, Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 22, Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 24, Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 25, Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 66, Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 76

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)