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Sez. U - , Sentenza n. 26984 del 26/11/2020 (Rv. 659553 - 02)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Rapporti societari - Responsabilità del socio amministratore - Controversia relativa - Competenza giurisdizionale esclusiva del giudice dello Stato della sede della società - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659553-02

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

In tema di giurisdizione, tra le domande inerenti alla "validità, nullità o scioglimento delle società o persone giuridiche o delle decisioni dei loro organi" - che l'art. 22, punto 2, del Regolamento Ce n. 44 del 2001, affida alla giurisdizione esclusiva dello Stato in cui esse hanno sede - non rientra la domanda proposta, da un socio contro altro socio ed amministratore della società da entrambi costituita, volta ad ottenere la condanna al risarcimento dei danni derivanti da irregolarità da quest'ultimo commesse nella detta veste, atteso che una siffatta controversia non coinvolge il patto costitutivo della società o atti da essa compiuti tramite i suoi organi rappresentativi, né comunque è proposta contro la società medesima, ma attiene soltanto ai rapporti tra i due soci, ed è diretta a far valere una responsabilità del convenuto di natura personale, ancorché collegata a comportamenti asseritamente implicanti abuso della posizione di socio o di amministratore.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 22, Legge 31/05/1995 num. 218 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)