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Sez. U, Ordinanza n. 17295 del 14/11/2003 (Rv. 568194 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Sopravvenuto fallimento del ricorrente - Interruzione del processo - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568194-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel giudizio di Cassazione, che è dominato dall'impulso d'ufficio, il sopravvenuto fallimento del ricorrente non determina l'interruzione del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)