Sez. 3, Sentenza n. 18512 del 25/08/2006 (Rv. 593601 - 01)
MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - SOSTITUTI DEL MANDATARIO | Mandato - Obbligazioni del mandatario - Sostituti del mandatario - Ammissibilità - Limiti.
MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - SOSTITUTI DEL MANDATARIO
Il mandato, pur essendo un contratto caratterizzato dall'elemento della fiducia, non è tuttavia basato necessariamente sull'"intuitus personae", per cui al mandatario non è vietato avvalersi dell'opera di un sostituto, a meno che il divieto non sia stato espressamente stabilito oppure si tratti di attività rientrante nei limiti di un incarico fiduciario affidato "intuitu personae". L'articolo 1717 del cod. civ. prevede, difatti, tre diverse ipotesi di sostituzione del mandatario: a) sostituzione non autorizzata dal mandante o non necessaria per la natura dell'incarico, in cui il mandatario risponde dell'operato del sostituto; b) sostituzione autorizzata dal mandante senza indicazione della persona del sostituto, in cui il mandatario risponde dell'operato del sostituto solo se è dimostrata la sua colpa nella scelta di quest'ultimo; c) sostituzione autorizzata dal mandante con contemporanea indicazione del sostituto, in cui il mandatario è esonerato da responsabilità. In tutte e tre le ipotesi il mandante può agire direttamente contro la persona del sostituto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1717
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)