Sez. 2, Sentenza n. 15412 del 28/06/2010 (Rv. 613937 - 01)
MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - SOSTITUTI DEL MANDATARIO | Procura - Natura - Atto fondato sull'"intuitus personae" - Conseguenze - Possibilità per il rappresentante di sostituire altri a sé - Esclusione - Limiti - Legittimazione del sostituto del mandatario - Esplicita autorizzazione da parte del "dominus" - Necessità - Art. 1717 cod. civ. - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - SOSTITUTI DEL MANDATARIO
In tema di rappresentanza, poiché la procura è un atto conferito "intuitu personae", il rappresentante non può sostituire altri a sé nell'esecuzione dell'incarico ricevuto, a meno che tale facoltà non gli sia stata espressamente conferita; ne consegue che la legittimazione del sostituto del mandatario o del procuratore a compiere atti efficaci nella sfera giuridica del "dominus" richiede necessariamente un'esplicita autorizzazione da parte di quest'ultimo, senza che a diversa conclusione possa giungersi in base al disposto dell'art. 1717 cod. civ., il quale si limita a regolare la responsabilità del mandatario per aver sostituito altri a sé senza esserne autorizzato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1387, Cod. Civ. art. 1704, Cod. Civ. art. 1705, Cod. Civ. art. 1717
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)