Sez. 2, Sentenza n. 5226 del 29/05/1999 (Rv. 526815 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - QUOTE ED AZIONI - TRASFERIBILITÀ | Rinuncia alla quota sociale di cooperativa edilizia a favore di un terzo - Consenso della società - Mancanza - Donazione - Configurabilità - Esclusione.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - QUOTE ED AZIONI - TRASFERIBILITÀ
Il trasferimento delle quote di una società cooperativa è soggetto alla norma imperativa di cui all'art. 2523 cod. civ., che ne prevede l'inefficacia verso la società medesima ove manchi l'autorizzazione degli amministratori; pertanto la rinuncia alla quota sociale di una cooperativa edilizia effettuata dal socio a favore di un terzo non può essere configurata come donazione se la cessione non è autorizzata dalla società; in tal caso infatti la quota rientra nel patrimonio della società che può autonomamente disporne attribuendone la titolarità ad altro soggetto; tale autonomia non viene meno se il nuovo titolare è il medesimo a cui favore era stata effettuata la rinuncia né se l'ammissione del nuovo socio avviene contemporaneamente anziché successivamente alla rinuncia, in quanto l'ingresso del nuovo socio e l'attribuzione a lui della quota dipendono dalla volontà della cooperativa e non del rinunciante.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2323, Cod. Civ. art. 769
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)