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Sez. 1, Sentenza n. 8370 del 26/07/1993 (Rv. 483322 - 01)

Società - Di capitali - Società cooperativa - Capitale sociale - Quote ed azioni - Trasferibilità | Azioni - Trasferimento a nuovi soci senza l'accordo degli azionisti - Delibera relativa - Nullità - Declaratoria - Azione esperibile.
Stato
decisa il 1993-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483322-01

Società - Di capitali - Società cooperativa - Capitale sociale - Quote ed azioni - Trasferibilità

In tema di trasferimento di azioni di una società cooperativa, il consiglio di amministrazione, mentre può impedire tale trasferimento, ai sensi dell'art. 2523 cod. civ., negando il proprio gradimento, non può trasferire le azioni senza la volontà degli azionisti, essendo tali titoli retti dal principio della nominatività. La nullità della delibera del consiglio di amministrazione che, senza l'accordo di alcuni soci, abbia deciso il trasferimento delle loro azioni a nuovi soci (nella specie, mediante l'annullamento dei vecchi certificati e l'emissione di nuovi) può essere dichiarata in qualsiasi momento mediante un giudizio ordinario, senza la necessità di una preventiva impugnazione della delibera, che occorre nei confronti di decisioni assunte dal consiglio nella materia soggetta al suo potere, ma non quando si verifichi un'indebita invasione nella sfera dei soci da parte degli amministratori.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2022, Cod. Civ. art. 2518, Cod. Civ. art. 2523

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)