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Sez. L, Sentenza n. 3009 del 16/05/1984 (Rv. 435051 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITÀ (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - NON DEFINITIVE - RISERVA FACOLTATIVA DI GRAVAME - MANDATO ALLE LITI - RINUNZIA - CONSEGUENTE RINUNZIA ALL'AZIONE - ESCLUSIONE - RINUNCIA AL MANDATO SUCCESSIVA ALLA FORMULAZIONE DELLA RISERVA DI APPELLO - DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PERSISTENZA.*
Stato
decisa il 1984-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435051-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITÀ (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - NON DEFINITIVE - RISERVA FACOLTATIVA DI GRAVAME - MANDATO ALLE LITI - RINUNZIA - CONSEGUENTE RINUNZIA ALL'AZIONE - ESCLUSIONE - RINUNCIA AL MANDATO SUCCESSIVA ALLA FORMULAZIONE DELLA RISERVA DI APPELLO - DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PERSISTENZA.*

La rinunzia al mandato, come atto di natura processuale riferibile esclusivamente al difensore ed, inoltre, inefficace nei confronti dell'altra parte fino a che non sia avvenuta la sostituzione del difensore stesso, non implica alcuna rinunzia all'Azione, né pregiudizio alcuno per la parte da quest'ultimo rappresentata, e pertanto qualora detta rinuncia venga formulata immediatamente dopo la formulazione di una riserva di appello, questa non perde la sua funzione tipica di assicurare la conservazione del diritto di impugnazione per il tempo differito.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 85 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 340

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)