Sez. 3, Sentenza n. 16336 del 04/08/2005 (Rv. 584461 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - REVOCA E RINUNCIA | Principio della "perpetuatio" dello "ius postulandi" - Effetti - Mancata sostituzione del difensore - Inefficacia della costituzione in giudizio - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - REVOCA E RINUNCIA
Poiché la revoca della procura al difensore o la rinuncia dello stesso al mandato non hanno effetto nei confronti dell'altra parte, né comportano "de plano" il venir meno dell'attività processuale svolta in favore della parte, la mancata nomina di un nuovo difensore in sostituzione di quello dimissionario o revocato non incide sulla costituzione in giudizio della parte. Qualora pertanto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il procuratore dell'opponente abbia dichiarato di rinunziare al mandato, e l'opponente non abbia provveduto alla sua sostituzione, né sia comparso nella successiva udienza, tale inattività non giustifica la dichiarazione di esecutorietà del decreto opposto ai sensi dell'art. 647 cod. proc. civ. (Principio affermato dalla S.C. in riferimento ad una sentenza del giudice di pace che aveva ritenuto improcedibile, per il predetto motivo, l'opposizione al decreto ingiuntivo).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 85 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)