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Sez. 2, Sentenza n. 726 del 24/04/1965 (Rv. 311368 - 01)

PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI - OBBLIGO - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1965-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/311368-01

PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI - OBBLIGO - EFFETTI.*

L'Obbligo del rendiconto a carico di un soggetto non importa necessariamente una condanna del medesimo alla corresponsione di somme in favore del soggetto cui il conto e dovuto, ma solo la sistemazione contabile delle partite di dare e di avere se la detta sistemazione si chiudera con un saldo attivo per una delle parti, cio sara una conseguenza ulteriore del rendiconto.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 263

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)