Sez. 2, Sentenza n. 726 del 24/04/1965 (Rv. 311368 - 01)
PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI - OBBLIGO - EFFETTI.*
PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI - OBBLIGO - EFFETTI.*
L'Obbligo del rendiconto a carico di un soggetto non importa necessariamente una condanna del medesimo alla corresponsione di somme in favore del soggetto cui il conto e dovuto, ma solo la sistemazione contabile delle partite di dare e di avere se la detta sistemazione si chiudera con un saldo attivo per una delle parti, cio sara una conseguenza ulteriore del rendiconto.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 263
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)