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Sez. 2, Sentenza n. 2148 del 31/01/2014 (Rv. 629485 - 01)

PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI | Domanda di rendiconto - Effetti - Condanna al pagamento delle somme dovute - Necessità di espressa richiesta - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629485-01

PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI

La domanda di rendimento del conto (nella specie, tra coeredi) include la domanda di condanna al pagamento delle somme che risultano dovute, in quanto il rendiconto, ai sensi degli artt. 263, secondo comma, e 264, terzo comma, cod. proc. civ., è finalizzato proprio all'emissione di titoli di pagamento. Ne consegue che non viola l'art. 112 cod. proc. civ. il giudice che, pur senza un'espressa domanda al riguardo, condanni chi rende il conto alla corresponsione delle somme dovute.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 263 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 264 com. NaN, Cod. Civ. art. 723

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)