Sez. L, Sentenza n. 263 del 12/01/1979 (Rv. 396333 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - DEL DATORE DI LAVORO E DEI PREPOSTI DEL DATORE DI LAVORO - AZIONE DI REGRESSO DELL'INAIL PER IL RIMBORSO DELLE SOMME EROGATE AL LAVORATORE INFORTUNATO - MANCANZA DI RESPONSABILITA PENALE DEL DATORE DI LAVORO - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - DEL DATORE DI LAVORO E DEI PREPOSTI DEL DATORE DI LAVORO - AZIONE DI REGRESSO DELL'INAIL PER IL RIMBORSO DELLE SOMME EROGATE AL LAVORATORE INFORTUNATO - MANCANZA DI RESPONSABILITA PENALE DEL DATORE DI LAVORO - IRRILEVANZA.*
Nei confronti dell'Inail, che agisca in via di regresso per il rimborso delle somme erogate al lavoratore a termini degli artt 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n 1124, e del tutto irrilevante l'assenza di ogni responsabilita penale del datore di lavoro ai fini dell'accertamento della sua responsabilita civile indiretta (per fatti penalmente rilevanti ascrivibili a suoi dipendenti), giacche tale responsabilita, al cui accertamento l'Inail ha un diritto autonomo derivante dal rapporto assicurativo, viene in concreto accertata e definita secondo i principi di cui all'art 2049 cod civ. (V 260/77, mass nn 383783 e 383784; (Conf 2428/77, mass n 386142).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 17/08/1935 num. 1765 art. 4 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)