Sez. 5, Sentenza n. 3347 del 07/03/2002 (Rv. 552905 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ALTRI COSTI ED ONERI | Disciplina ex art. 71, primo comma, primo periodo, d.P.R. n. 597 del 1973, nel testo risultante dalla novella dell'art. 36 d.P.R. n. 897 del 1980 - Spese relative a studi - Portata - Spese relative all'aggiornamento dell'imprenditore e dei suoi dipendenti - Inclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ALTRI COSTI ED ONERI
In materia di imposte dirette, l'art. 71, primo comma, primo periodo, d.P.R. n. 597 del 1973, nel testo risultante dalla novella dell'art. 36 d.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897, consente al contribuente, in relazione alle "spese relative a studi" - in cui vanno ricomprese anche quelle per l'aggiornamento professionale dell'imprenditore e dei suoi dipendenti - di scegliere fra la detrazione nel solo esercizio di competenza ovvero secondo quote costanti nell'esercizio stesso e in quelli successivi, ma non oltre il quarto.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 71, DPR 30/12/1980 num. 897 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)