Sez. 5, Sentenza n. 5193 del 19/04/2000 (Rv. 535899 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ALTRI COSTI ED ONERI | Disciplina ex art. 74 primo comma, testo originario del d.P.R. n. 917 del 1986 - Spese relative a studi - Portata - Spese relative all'aggiornamento dell'imprenditore e dei suoi dipendenti - Inclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ALTRI COSTI ED ONERI
Il primo comma dell'art. 74 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel suo testo originario, consente al contribuente, in relazione alle "spese relative a studi", di scegliere fra la detrazione nel solo esercizio di competenza, ovvero secondo quote costanti nell'esercizio stesso ed in quelli successivi (non oltre il quarto). In detta previsione vanno ricomprese anche le spese per l'aggiornamento professionale dell'imprenditore e dei suoi dipendenti, posto che l'ampiezza letterale e logica del riferimento agli "studi" non può non abbracciare tutti gli esborsi finalizzati al potenziamento dell'impresa per il tramite di energie intellettuali, senza distinguere a seconda che l'attività di studio riguardi il miglioramento dell'organizzazione aziendale ovvero della competenza delle persone che in essa collaborano.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 74
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)