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Sez. 1, Sentenza n. 1846 del 11/06/1968 (Rv. 333789 - 01)

SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - AMMINISTRATORI - RAPPRESENTANZA - AMMINISTRATORI DI SOCIETA ANONIMA, DI SOCIETA SEMPLICE ED IN NOME COLLETTIVO - ESTREMI - DISTINZIONE TRA ATTI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE - IRRILEVANZA- RIFERIBILITA DELL'ATTO DELL'AMMINISTRATORE ALLA SOCIETA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1968-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333789-01

SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - AMMINISTRATORI - RAPPRESENTANZA - AMMINISTRATORI DI SOCIETA ANONIMA, DI SOCIETA SEMPLICE ED IN NOME COLLETTIVO - ESTREMI - DISTINZIONE TRA ATTI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE - IRRILEVANZA- RIFERIBILITA DELL'ATTO DELL'AMMINISTRATORE ALLA SOCIETA - CONDIZIONI.*

I poteri degli amministratori della societa anonima, come del resto quelli della societa in nome collettivo e della societa semplice (art. 2384, 2298, 2266 cod. civ.), sono stabiliti dalla legge con riferimento generico agli Atti che rientrano nell'oggetto sociale, salve le limitazioni risultanti dall'atto costitutivo, o dallo statuto. La sfera di attribuzione dei detti poteri non e stabilita in base alla distinzione tra Atti di ordinaria amministrazione e Atti che tale amministrazione eccedono, dato che tale distinzione attiene all'attivita degli organi che rappresentano o assistono soggetti privi di capacita di agire o con ridotta capacita, e non trova applicazione nei casi di rappresentanza organica della persona giuridica. Cio comporta l'impossibilita per la societa di respingere gli effetti dell'atto dell'amministratore, compiuto nell'Esercizio del potere a lui attribuito ogni volta che l'atto (anche se, per essere rischioso e azzardato, ad altri effetti possa essere qualificato eccedente l'ordinaria amministrazione) sia esteriormente riconoscibile come rivolto a realizzare, senza deviazione o esorbitanza dal fine, gli scopi economici della societa.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2384, Cod. Civ. art. 2266, Cod. Civ. art. 2298

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)