Sez. 3, Sentenza n. 2674 del 26/03/1997 (Rv. 503271 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ - IN GENERE | Limiti - Oggetto sociale, legge e statuto - Configurabilità - Ordinaria e straordinaria amministrazione - Criterio inapplicabile - Ragioni.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ - IN GENERE
I limiti ai poteri dell' amministratore di una società per azioni(art. 2384 cod. civ.) sono costituiti dall' oggetto sociale di essa, salvo altri stabiliti dalla legge o dallo statuto, che possono altresì conferire il potere di compimento di determinati atti ad altri organi sociali; ne deriva l'inapplicabilità del limite desumibile dalla distinzione tra atti di straordinaria e di ordinaria amministrazione, atteso che tra l' altro l' attività di impresa di una società di capitali è sempre di straordinaria amministrazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2384, Cod. Civ. art. 1388
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)