Sez. 5, Sentenza n. 12379 del 22/08/2002 (Rv. 557022 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Svalutazione dei crediti - Deducibilità - Condizioni - Crediti oggetto di sconto bancario - Deduzione - Legittimità .
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE
In tema di determinazione del reddito d'impresa, le svalutazioni dei crediti, ai sensi dell'art. 71, comma primo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili - nel limite ivi previsto - "per l'importo non coperto da garanzia assicurativa", con la conseguenza che i crediti oggetto di sconto bancario, non potendo essere considerati assicurati contro il rischio di insolvenza, rientrano nell'ambito applicativo della norma.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 71, Cod. Civ. art. 1858
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)