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Sez. 5, Sentenza n. 19762 del 19/09/2014 (Rv. 632695 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ACCANTONAMENTI - RISCHI SU CREDITI | Credito derivante da preliminare - Previsione di caparra confirmatoria - Accantonamento iscritto nel fondo di copertura rischi - Deducibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632695-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ACCANTONAMENTI - RISCHI SU CREDITI

In tema di imposte dirette e con riguardo alla determinazione del reddito d'impresa, è deducibile, ai sensi dell'art. 106 (già art. 71) del d.P.R. 22 dicembre 1986, la svalutazione del credito derivante da un preliminare di vendita immobiliare, in cui sia prevista una caparra confirmatoria, in quanto, da un lato, anche un negozio solo obbligatorio può essere fonte di ricavi e, dall'altro lato, la caparra confirmatoria ha esclusivamente la funzione di determinare preventivamente il danno e non comporta la copertura del credito con "garanzia assicurativa" e la conseguente esclusione del relativo rischio d'insolvenza.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 106, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)