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Sez. 5, Sentenza n. 65 del 09/11/1984 Ud. (dep. 03/01/1985) Rv. 167270 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - UTILIZZAZIONE DEGLI ELEMENTI DI GIUDIZIO INDICATI DALL'ART. 712 COD. PEN. - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE: RICETTAZIONE DI ARMA CLANDESTINA.*
Stato
decisa il 1984-11-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/167270-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - UTILIZZAZIONE DEGLI ELEMENTI DI GIUDIZIO INDICATI DALL'ART. 712 COD. PEN. - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE: RICETTAZIONE DI ARMA CLANDESTINA.*

In tema di ricettazione, la certezza di acquistare merce proveniente da reato può essere correttamente desunta dal giudice dagli elementi indicati nell'art. 712 cod. pen., allorché i sospetti sulla legittimità della provenienza siano così gravi ed univoci da generare in qualsiasi persona la convinzione che non possa trattarsi di cosa posseduta lecitamente da chi la detiene o la offre (nella specie la clandestinità dell'arma è stata considerata circostanza univoca per ritenere la sussistenza del delitto di cui all'art. 648 cod. pen.). (V mass n 160654; (Conf mass n 163858, ed ivi citate; (Conf mass n 152737).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)