Sez. 2, Sentenza n. 596 del 22/01/1988 Ud. (dep. 20/01/1989) Rv. 180211 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - UTILIZZAZIONE DEGLI ELEMENTI DI GIUDIZIO INDICATI DALL'ART. 712 COD. PEN. - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - UTILIZZAZIONE DEGLI ELEMENTI DI GIUDIZIO INDICATI DALL'ART. 712 COD. PEN. - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
In tema di ricettazione la scienza dell'agente in ordine all'origine delittuosa della cosa può desumersi da qualsiasi elemento, ivi compresi quelli considerati dall'art. 712 cod. pen., quando i sospetti sulla legittimità della provenienza siano così gravi ed univoci da generare, in qualsiasi persona di normale levatura intellettuale e secondo la comune esperienza, la certezza che non possa trattarsi di cosa legittimamente posseduta da chi la detiene e la offre. (Conf mass n 169406; (Conf mass n 169074; (Conf mass n 167270).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Cod. Pen. art. 712 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)