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Sez. U, Sentenza n. 5009 del 06/05/1991 (Rv. 472025 - 01)

Giustizia amministrativa - Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Decisioni - Notificazione | Agli effetti della decorrenza del termine breve per la proposizione del ricorso per Cassazione - Effettuazione presso la parte - Obbligatorietà - Limiti - Elezione di domicilio presso il difensore - Ininfluenza.
Stato
decisa il 1991-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472025-01

Giustizia amministrativa - Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Decisioni - Notificazione

La notificazione delle decisioni del Consiglio di Stato, agli effetti della decorrenza del termine breve per la proposizione del ricorso per Cassazione, va effettuata, salvo che si tratti di Amministrazioni dello Stato o delle Regioni, presso la parte, ancorché questa abbia eletto domicilio presso il difensore, in forza della specifica previsione dell'art. 87 secondo comma del R.D. 17 agosto 1907 n. 642, il quale, in deroga alle regole del processo civile, rende applicabili le stesse forme stabilite per la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Regio Decr. 17/08/1907 num. 642 art. 87, Legge 25/03/1958 num. 260 art. 1, Legge 03/04/1979 num. 103 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)