Sez. U, Sentenza n. 5689 del 24/05/1995 (Rv. 492410 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE | Enti pubblici non difesi dall'Avvocatura dello Stato - Notificazione nel domicilio eletto per il giudizio - Decorrenza del termine breve - Idoneità - Notificazione presso la sede effettiva dell'ente - Inefficacia.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE
Anche nei confronti degli enti pubblici non difesi dall'Avvocatura dello Stato, costituiti in giudizio, il termine breve per proporre l'impugnazione - ivi compresa quella di cui all'art. 362 cod. proc. civ. - decorre dalla notificazione della decisione fatta nel domicilio eletto per il giudizio, con la conseguente inidoneità a fare decorrere tale termine dalla notifica effettuata presso la sede effettiva dell'ente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Regio Decr. 17/08/1907 num. 642 art. 38, Regio Decr. 17/08/1907 num. 642 art. 87, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 19 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 28 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 35, Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 37
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)