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Sez. 5, Sentenza n. 23775 del 20/11/2015 (Rv. 637654 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Condono previsto dall'art. 9 della legge n. 289 del 2002 - Estensione al sostituto d'imposta - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637654-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, la procedura di cui all'art. 9 della legge n. 289 del 2002 è preclusa ai sostituti d'imposta, i quali, per sanare la violazione dell'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte, possono avvalersi solo dell'integrazione prevista dall'art. 8, comma 1, della legge n. 289 del 2002.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 8 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)