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Sez. 5, Sentenza n. 26506 del 12/12/2011 (Rv. 620854 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Condono previsto dall'art. 8 della legge n. 289 del 2002 - Omessa presentazione della dichiarazione integrativa - Conseguenze - Mancato perfezionamento del condono - Versamento tempestivo dei maggiori importi - Irrilevanza - Ragioni.
Stato
decisa il 2011-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620854-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

Ai fini del perfezionamento del condono fiscale ex art. 8 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, costituisce adempimento imprescindibile la presentazione di una formale dichiarazione integrativa nei termini previsti dalla medesima disposizione, non essendo sufficiente il solo pagamento dei maggiori importi dovuti all'Amministrazione finanziaria, pur se tempestivamente versati, poiché la presentazione di detta dichiarazione è finalizzata a consentire all'Erario di determinare correttamente la base imponibile e di stabilire se le somme corrisposte dal contribuente siano state esattamente calcolate.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)