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Sez. 1, Sentenza n. 1491 del 19/12/1977 Ud. (dep. 07/02/1978) Rv. 137879 - 01

SENTENZA PENALE - DISPOSITIVO - IN GENERE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - RAPPORTI TRA LE DUE PARTI DELLA SENTENZA - FORMAZIONE DEL GIUDICATO - LIMITAZIONE AL DISPOSITIVO.*
Stato
decisa il 1977-12-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/137879-01

SENTENZA PENALE - DISPOSITIVO - IN GENERE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - RAPPORTI TRA LE DUE PARTI DELLA SENTENZA - FORMAZIONE DEL GIUDICATO - LIMITAZIONE AL DISPOSITIVO.*

Nell'economia della sentenza penale il dispositivo (elemento volitivo) e la parte che attua la volonta della legge nel caso concreto, mentre la motivazione (elemento logico) assume una funzione meramente strumentale, correlata alla necessita di dare ragione del cammino logico percorso dal giudice e serve soltanto alla interpretazione del dispositivo. Ne consegue che il giudicato si Forma limitatamente al dispositivo della sentenza, quale parte di essa che contiene la statuizione del giudice e non si puo estendere alla motivazione, sicche ogni parte di questa, in qualunque affermazione si sostanzi, se non trova la sua conclusione nel dispositivo, non e di per se sola suscettibile di conseguenze giuridiche.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 148, Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)