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Sez. 2, Sentenza n. 7721 del 25/01/1983 Ud. (dep. 01/10/1983) Rv. 160349 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - IN GENERE - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - SENTENZA IN GENERE - MOTIVAZIONE - DISPOSITIVO - RAPPORTI TRA LE DUE PARTI DELLA SENTENZA - IMPUGNABILITÀ - LIMITAZIONE AL DISPOSITIVO.*
Stato
decisa il 1983-01-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160349-01

IMPUGNAZIONI PENALI - IN GENERE - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - SENTENZA IN GENERE - MOTIVAZIONE - DISPOSITIVO - RAPPORTI TRA LE DUE PARTI DELLA SENTENZA - IMPUGNABILITÀ - LIMITAZIONE AL DISPOSITIVO.*

I mezzi di impugnazione sono diretti a rimuovere gli effetti della statuizione giudiziale, contenuta nel dispositivo della sentenza, con il quale si manifesta la concreta volontà del giudice, mentre la motivazione, per la sua funzione meramente strumentale, e perciò priva di una propria autonomia, non può determinare quella modificazione dei diritti delle parti, che l'atto di impugnazione è diretto a rimuovere. Pertanto, la parte motiva della sentenza non può, di per sè, costituire oggetto di impugnazione ove non trovi riscontro nel dispositivo, costituendo, in tal caso, l'antecedente di un atto di volontà inesistente in quanto non manifestato nella parte dispositiva. (nella specie, il ricorso per Cassazione, ritenuto inammissibile, investiva argomentazioni in tema di applicabilità e misura dello indulto contenute nella parte motiva e non collegate a un capo della decisione impugnata). (V mass n 143341; (V mass n 143245; (V mass n 137879; (V mass n 136829; (V mass n 130589).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 148, Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)