Sez. 4, Sentenza n. 36345 del 07/06/2005 Ud. (dep. 06/10/2005) Rv. 232228 - 01
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - REATI - IN GENERE | Commercio e somministrazione di sostanze alimentari nocive - Configurabilità - Applicabilità delle contravvenzioni previste dalla Legge 283 del 1962 - Esclusione - Assorbimento nei delitti previsti dagli artt. 444 e 452 cod. pen. - Fattispecie.
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - REATI - IN GENERE
In tema di commercio e somministrazione di sostanze alimentari nocive, allorchè nella condotta tenuta siano ritenuti sussistenti gli estremi della pericolosità per la salute pubblica (da intendere ovviamente non con riferimento all'intera collettività, ma in "incertam personam", con riferimento cioè a quanti possano usufruire di quel tipo di bene o di servizio), è esclusa l'applicabilità degli artt. 5 e 6 Legge 30 aprile 1962 n. 283, restando le relative contravvenzioni assorbite nel delitto previsto e punito dagli artt. 444 e 452 cod.pen.. (Fattispecie nella quale correttamente, secondo la Corte, era stata ravvisata la violazione degli articoli 444 e 452 cod.pen. nella condotta dell'imputato, che, quale titolare di un ristorante-pizzeria, utilizzando strumenti non igienicamente idonei nella elaborazione e conservazione dei cibi, aveva somministrato cibi pericolosi per la salute pubblica, per la presenza di un batterio in un arrosto di manzo che la scolaresca di una scuola aveva consumato nel suo locale, così da avere causato ai componenti della scolaresca intossicazione alimentare con crampi e diarrea).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 444, Cod. Pen. art. 452, Legge 30/04/1962 num. 283 art. 5 CORTE COST., Legge 30/04/1962 num. 283 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)