Sez. 1, Sentenza n. 1367 del 16/10/1996 Ud. (dep. 26/11/1996) Rv. 207708 - 01
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - SOSTANZE VIETATE - DETENZIONE | Vendita di sostanze alimentari nocive - Legge 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lettera b) - Reato sussidiario - Reale attitudine delle sostanze a recare nocumento alla salute pubblica - Configurabilità del reato di cui all'art. 444 cod. pen. o del reato di cui all'art. 452 cod. pen. - Sussistenza.
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - SOSTANZE VIETATE - DETENZIONE
In tema di commercio di sostanze alimentari nocive, la differenza fra i delitti di cui agli artt.444 e 452 c.p., da una parte, e la contravvenzione prevista dall'art. 5, lett. d), l. 30 aprile 1962, n. 283, dall'altra, sta nel fatto che i primi puniscono le condotte in essi descritte, relative a sostanze destinate alla alimentazione non contraffatte né alterate, mentre la seconda attiene alla disciplina igienica e alla composizione nutritiva delle sostanze utilizzate per preparare alimenti e bevande, e, per questo, ha carattere sussidiario rispetto agli altri, dai quali viene assorbita allorquando dette sostanze abbiano reale attitudine a recare nocumento alla salute pubblica a seguito della loro contraffazione o alterazione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 444, Cod. Pen. art. 452, Legge 30/04/1962 num. 283 art. 5 lett. A CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)