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Sez. 1, Sentenza n. 3075 del 30/03/1999 (Rv. 524760 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - DEPOSITO DI DOCUMENTI | Scrittura difensiva - Termine ordinatorio - Conseguenze - Non opposizione del ricorrente - Obbligo della Suprema Corte di esaminarla, anche per le spese - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524760-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - DEPOSITO DI DOCUMENTI

La scrittura difensiva della parte a cui è notificato il ricorso per regolamento di competenza, depositata oltre i venti giorni stabiliti dall' art. 47 ultimo comma cod. proc. civ., deve esser esaminata dalla Corte di Cassazione, anche ai fini delle spese, se il ricorrente non ne rileva il tardivo deposito, perché il termine è ordinatorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)