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Sez. 3, Sentenza n. 713 del 12/03/1971 (Rv. 350500 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - DEPOSITO DI DOCUMENTI - E DI SCRITTURE DIFENSIVE - AD OPERA DELLE PARTI ALLE QUALI SIA STATO NOTIFICATO IL RICORSO - TERMINE - PERENTORIETA - ESCLUSIONE - SCRITTURA DIFENSIVA DEPOSITATA DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1971-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350500-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - DEPOSITO DI DOCUMENTI - E DI SCRITTURE DIFENSIVE - AD OPERA DELLE PARTI ALLE QUALI SIA STATO NOTIFICATO IL RICORSO - TERMINE - PERENTORIETA - ESCLUSIONE - SCRITTURA DIFENSIVA DEPOSITATA DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE - RILEVANZA.*

Il termine, entro il quale, a norma dell'art 47, ultimo comma, cod proc civ, le parti, alle quali sia stato notificato il ricorso per regolamento di Competenza o comunicata l'ordinanza di rimessione per il regolamento di Competenza d'ufficio, possono presentare nella cancelleria della Corte di Cassazione scritture difensive e documenti, non e perentorio. Conseguentemente, la scrittura difensiva presentata dopo la sua scadenza, se non vi sia opposizione dell'altra parte, deve essere presa in considerazione, anche ai fini della liquidazione delle spese giudiziali. (V 520'70, mass n 345566' 1675'68, mass n 333487).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)