Sez. 3, Sentenza n. 713 del 12/03/1971 (Rv. 350500 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - DEPOSITO DI DOCUMENTI - E DI SCRITTURE DIFENSIVE - AD OPERA DELLE PARTI ALLE QUALI SIA STATO NOTIFICATO IL RICORSO - TERMINE - PERENTORIETA - ESCLUSIONE - SCRITTURA DIFENSIVA DEPOSITATA DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE - RILEVANZA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - DEPOSITO DI DOCUMENTI - E DI SCRITTURE DIFENSIVE - AD OPERA DELLE PARTI ALLE QUALI SIA STATO NOTIFICATO IL RICORSO - TERMINE - PERENTORIETA - ESCLUSIONE - SCRITTURA DIFENSIVA DEPOSITATA DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE - RILEVANZA.*
Il termine, entro il quale, a norma dell'art 47, ultimo comma, cod proc civ, le parti, alle quali sia stato notificato il ricorso per regolamento di Competenza o comunicata l'ordinanza di rimessione per il regolamento di Competenza d'ufficio, possono presentare nella cancelleria della Corte di Cassazione scritture difensive e documenti, non e perentorio. Conseguentemente, la scrittura difensiva presentata dopo la sua scadenza, se non vi sia opposizione dell'altra parte, deve essere presa in considerazione, anche ai fini della liquidazione delle spese giudiziali. (V 520'70, mass n 345566' 1675'68, mass n 333487).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)