Sez. U, Sentenza n. 12210 del 28/12/1990 (Rv. 470319 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - PAGAMENTO DEL CANONE A MEZZO BONIFICO O ACCREDITO IN CONTO CORRENTE BANCARIO - DISPONIBILITÀ DELLA SOMMA OLTRE IL TERMINE PATTUITO - TOLLERANZA DEL LOCATORE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - PAGAMENTO DEL CANONE A MEZZO BONIFICO O ACCREDITO IN CONTO CORRENTE BANCARIO - DISPONIBILITÀ DELLA SOMMA OLTRE IL TERMINE PATTUITO - TOLLERANZA DEL LOCATORE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
La tolleranza del locatore, in ordine al pagamento del canone, anziché presso il proprio domicilio in moneta avente corso legale, a mezzo bonifico od accredito in conto corrente bancario, non implica, salvo prova contraria a carico del conduttore, anche la tolleranza circa la disponibilità della somma dovutagli oltre il termine pattuito per il versamento del canone, di modo che, in difetto di quella prova, il conduttore assume i rischi di eventuali ritardi o disguidi derivanti dal ricorso al servizio bancario. (V 5182/88, mass n 459907).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1587, Legge 27/07/1978 num. 392 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)