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Sez. 3, Sentenza n. 369 del 14/01/2000 (Rv. 532850 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE | Pagamento del canone a mezzo di assegno bancario inviato con raccomandata - Ammissibilità - Presupposti - Ricevimento della raccomandata oltre il termine pattuito per il pagamento- Momento perfezionativo del pagamento - Riscossione del titolo - Addebito anticipato della valuta da parte della banca trattaria - Rilevanza - Esclusione - Ritardi o disguidi del servizio postale - Inadempimento del conduttore - Configurabilità.
Stato
decisa il 2000-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532850-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE

Il pagamento a mezzo assegno bancario del canone locatizio è possibile solo se previsto dal contratto o accettato dal locatore. Nel caso in cui il conduttore possa avvalersi di tale mezzo di pagamento, il titolo deve pervenire al domicilio del locatore entro il termine pattuito per il pagamento, come desumibile dall'art. 1182, terzo comma, cod. civ.. e l'estinzione del debito del conduttore avviene nel momento della riscossione del titolo, anche se la banca trattaria è tenuta, in base all'art. 120 del D.Lgs. n. 385 del 1993, a conteggiare gli interessi con la valuta del giorno anteriore, in cui è stato effettuato il versamento: Sono a carico del conduttore i rischi del ritardo o del disguido derivanti dall'utilizzazione del servizio postale per la messa a disposizione dell'assegno, anche se tale utilizzazione sia stata consentita.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1587, Cod. Civ. art. 1182 com. 3, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)